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Simulata Malattia

Al fianco delle aziende per combattere la piaga dell'Assenteismo

Finta malattia, il certificato non basta. Noi della Nocis Investigazioni siamo S.r.l.s  siamo fortemente impegnati al fianco delle aziende nel combattere la piaga dell’assenteismo per malattia.

La falsa malattia o l’infortunio pongono in essere un grave inadempimento del lavoratore, talmente grave da pregiudicare il rapporto di fiducia con l’azienda stessa, che può intimare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

 

Con l’acquisizione di documenti che accertino in modo inequivocabile che la condotta del lavoratore non è compatibile con l’attestazione del certificato medico, si può intervenire con il licenziamento per giusta causa, questo perché, anche il medico attestante, potrebbe esser stato forviato dalla simulazione della malattia o infortunio da parte del lavoratore e ciò fa sì che venga a mancare il rapporto di fiducia tra le parti.

 

Si specifica peraltro, che sulla base di quanto sentenziato della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. lav. sent. n. 20090/2015) tali comportamenti sono: “lesivi del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato (…) il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro nel momento in cui l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione” per cui, l’attestazione redatta dal medico curante può essere contestata se il lavoratore ha comportamenti incompatibili con la patologia dichiarata e le prove documentano lo stato di buona salute.

 

Tali indagini non devono essere necessariamente basati su accertamenti sanitari contrari a quelli dichiarati, ma si basano su considerazioni inappellabili, data dalla condotta del lavoratore (ad esempio ore di shopping o di allenamenti o di lavoro alternativo svolto dal lavoratore in malattia per febbre), che invece dovrebbe osservare tutte le precauzioni che possano favorire il rientro a breve termine sul posto di lavoro.

 

Si precisa che l’infortunio si differenzia dallo stato di malattia perché avvenuto durante l’orario lavorativo o comunque infortunio in itinere (incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro) evidenziamo che, a differenza della comune malattia, i lavoratori infortunati non sono soggetti alle visite fiscali, rendendo dunque l’eventuale controllo, da parte del datore di lavoro, più difficoltoso.

 

Si specifica peraltro, che sulla base di quanto sentenziato della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. lav. sent. n. 20090/2015) tali comportamenti sono: “lesivi del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato (…) il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro nel momento in cui l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione” per cui, l’attestazione redatta dal medico curante può essere contestata se il lavoratore ha comportamenti incompatibili con la patologia dichiarata e le prove documentano lo stato di buona salute.

 

Tali indagini non devono essere necessariamente basati su accertamenti sanitari contrari a quelli dichiarati, ma si basano su considerazioni inappellabili, data dalla condotta del lavoratore (ad esempio ore di shopping o di allenamenti o di lavoro alternativo svolto dal lavoratore in malattia per febbre), che invece dovrebbe osservare tutte le precauzioni che possano favorire il rientro a breve termine sul posto di lavoro.

 

Si precisa che l’infortunio si differenzia dallo stato di malattia perché avvenuto durante l’orario lavorativo o comunque infortunio in itinere (incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro) evidenziamo che, a differenza della comune malattia, i lavoratori infortunati non sono soggetti alle visite fiscali, rendendo dunque l’eventuale controllo, da parte del datore di lavoro, più difficoltoso.

 

Per la CORTE DI CASSAZIONE è legittimo che Il datore di lavoro incarichi  un'agenzia investigativa di seguire il dipendente assente anche se c'è un semplice sospetto sulla veridicità della malattia dichiarata.

Infatti, confermando le pronunce dei giudici di merito – è stato ritenuto valido il licenziamento, facendo presente (come già affermato in alcune decisioni precedenti, la n. 6236/2001 e la più recente n. 25162/2014) che le certificazioni mediche e gli accertamenti sanitari prodotti dal lavoratore possono essere contestate dall'azienda.

La vicenda al vaglio dei giudici di legittimità riguarda un lavoratore licenziato per «simulazione fraudolenta dello stato di malattia»; il licenziamento era stato intimato in quanto l'azienda aveva accertato che aveva compiuto tutta una serie di azioni e movimenti incompatibili con la malattia.

 

Tali contestazioni, ha osservato la Corte, non devono basarsi necessariamente su accertamenti medici contrari a quelli forniti dal dipendente, ma possono essere fondate anche su elementi di fatto: in questo contesto la credibilità della certificazione può venire meno ogni volta che esistano elementi di fatto capaci di dimostrare l'inesistenza della malattia o, comunque, la sua inidoneità a impedire la prestazione lavorativa.

 

Da ciò ne discende, per giurisprudenza costante, che  il datore di lavoro ha facoltà di investigare sulle condotte del dipendente estranee allo svolgimento della prestazione lavorativa anche se queste possono incidere negativamente sul corretto adempimento della prestazione lavorativa.

 

In quest'ottica, la Corte ricorda che il datore di lavoro può incaricare un'agenzia investigativa di seguire il dipendente assente per malattia allo scopo di verificare se la certificazione medica inviata per motivare l'assenza sia attendibile oppure no, anche se non c'è la certezza di un illecito ma esiste solo un semplice sospetto circa la commissione di atti non regolari.

La pronuncia potrà agevolare la repressione dei casi di assenteismo agevolati da certificazioni mediche troppo generose, in quanto consente di andare oltre queste certificazioni quando la realtà è oggettivamente diversa da quanto attestato dal medico.

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