Aziende

Concorrenza Sleale

Quando il dipendente non tiene fede al contratto

Durante il rapporto di lavoro, il dipendente non deve trattare affari

 

O per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie sull’organizzazione, sui metodi di produzione, o farne uso in modo da nuocere all’impresa: questo obbligo è già previsto dal Codice civile, e quindi non necessita di alcun accordo particolare con il datore di lavoro.

 

Cosa diversa è, invece, la stipula del patto di non concorrenza, poiché potrebbe accadere, che il dipendente, una volta uscito dall’azienda, esporti le modalità di azione o i processi di lavorazione in essa appresi, sfruttandone o copiandone le idee per aprire una propria attività o esportarle presso un altro datore di lavoro in concorrenza.

 

L’imprenditore, al fine di tutelare il patrimonio, le idee e l’attività della propria azienda, può stipulare con il dipendente un patto di non concorrenza: con esso il lavoratore si obbliga, per un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e dietro pagamento di un corrispettivo, a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore.

Attenzione però poiché la legge al fine di bilanciare questi due diritti è molto chiara; il patto di non concorrenza deve avere determinate caratteristiche e limiti per la sua validità.

 

Il patto di non concorrenza può essere stipulato solo con dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, per esempio agenzie interinali e per essere valido, deve avere specifiche caratteristiche.

Il patto può essere contenuto nel contratto di assunzione oppure può costituire un atto autonomo.

 

La stipula del patto deve avvenire in forma scritta o a pena di nullità, deve prevedere un corrispettivo congruo e proporzionato alla durata e all’estensione territoriale del patto, alla professionalità del lavoratore e alla retribuzione da quest’ultimo percepita durante il rapporto di lavoro e contenere il vincolo di tempo determinato dalla legge.

Al fine di prevenire situazioni critiche, il personale NOCIS Investigazioni Srls analizzerà il patto di non concorrenza stipulato, consigliando al meglio il datore di lavoro e nel caso vi sia il sospetto di una violazione da parte dell’ex dipendente, interverrà per porre fine alla perpetrazione della condotta sleale.

Concorrenza sleale, denigrazione, opera letteraria,

notizie veritiere, diffusione, discredito

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 31/10/2016 n° 22042

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